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IMPORTANTI NOVITA’ PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ AI MINORI DI ANNI 18.

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.

N.B. La presenza del minore e' sempre necessaria 

Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15).
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente, occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio (allegata in fondo alla pagina).
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio (allegata in fondo alla pagina).
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

INFORMAZIONI UTILI PER L’ESPATRIO DEI MINORI

al fine di evitare il verificarsi di casi di respingimento presso le frontiere straniere il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali.

Per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Tale dicitura potrà altresì essere aggiunta anche sui documenti già rilasciati.

 

 

Rilascio della carta d’identità ai  minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.

Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità se trattasi di primo rilascio.

Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.

Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

Costo della carta di identità: € 6,00.

A chi rivolgersi

Servizio Anagrafe
via Matteotti, 13

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

Indirizzo:
Via Matteotti
84010 - San Valentino Torio (SA)
Tel. 081 5187811
pec protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it
P.Iva/CF: IT 00577010655

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